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| 12 Risposte alle tue Domande |
1. CHE COS'È L'USURA?
L'usura è un reato che consiste nel concedere
un prestito ad un tasso d'interesse superiore al
cosiddetto "tasso soglia", che si calcola
aumentando del 50% il tasso effettivo globale medio
(TEGM) relativo ai vari tipi di operazioni creditizie,
rilevato ogni tre mesi dal Ministero del Tesoro
e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Le dimensioni
del fenomeno sono difficili da definire perché,
a fronte di pochi che denunciano la propria situazione,
la maggioranza cerca ancora di affrontarla senza
chiedere aiuto, anche se lo Stato ha provveduto
a varare nuove ed efficaci leggi a sostegno sia
di chi èin difficoltà economiche,
sia di chi è soggetto ad usura.
2. CHI È L'USURAIO?
La figura classica dell'usuraio èquella del
"cravattaro"di quartiere, che opera in
un ambito ristretto ed offre prestiti, impiegando
proprie risorse, a famiglie, artigiani, commercianti
in momentanea difficoltà economica. Ci sono
poi organizzazioni che, attraverso finanziarie,
commercialisti, professionisti, ecc., offrono finanziamenti
ad altissimo interesse sia ai singoli sia a piccole
e piccolissime imprese. Infine, c'èl'usura
della criminalità organizzata, che utilizza
questo strumentoper riciclare denaro ed estendere
il proprio controllo sul tessuto economico. Di
fronte all'aggravarsi della pericolosità
del fenomeno, il Parlamento ha approvato la Legge
108/1996, che definisce meglio il reato di usura
e inasprisce le pene per chi lo commette, prevedendo
anche il sequestro e la confisca dei beni dell'usuraio.
3. CHI È L'USURATO?
È una vittima. Chi finisce nelle mani di
un usuraio commette sempre un errore, poiché
non ha saputo affrontare nella giusta maniera la
propria situazione di difficolt° economica.
Tuttavia, egli è comunque una vittima, che
va aiutata affinché trovi la forza di denunciare
l'usuraio e diventare, così, l'artefice della
propria liberazione.
4. QUALI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO CONCEDERE
PRESTITI?
- Le banche, italiane o straniere, iscritte in
un apposito albo presso la Banca d'Italia, che si
può consultare in ogni filiale della stessa
Bankitalia.
- Le banche comunitarie autorizzate nel Paese d'origine
e le banche extra-comunitarie specificamente autorizzate
dalla Banca d'Italia anche se non hanno succursali
in Italia.
- Le società finanziarie iscritte nell'Elenco
generale degli intermediari operanti nel settore
finanziario, curato dall'Ufficio italiano cambi.
Chiunque altro svolga attività finanziaria
prestando denaro al pubblico, commette reato di
abusivismo finanziario o bancario punibile con la
reclusione e con una pena pecuniaria.
5. COME POSSO SCEGLIERE L'OFFERTA PIU' CONVENIENTE?
La legge dispone che le banche e le società
finanziarie, nei locali aperti al pubblico, debbano
esporre la tabella aggiornata dei TEGM riferiti
ai vari tipi di operazioni creditizie. Esse, inoltre,
sono tenute a pubblicizzare tutte le condizioni
economiche delle operazioni e dei servizi offerti
(tassi d'interesse, prezzi, spese, ecc.): solo così
è
possibile il raffronto tra le proposte ed una scelta
consapevole. Infine, nei contratti di finanziamento
devono sempre essere indicati il tasso d'interesse
ed ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi
gli eventuali interessi di mora.
6. COME DEVO COMPORTARMI CON LE BANCHE O LE SOCIETA'
FINANZIARIE?
Se un dipendente di banca o di società
finanziaria ti comunica la mancata concessione del
prestito, chiedi spiegazioni, anche andando dai
suoi superiori. Ogni banca ha un ufficio reclami,
che verificherà se l'operato relativo al
tuo rapporto contrattuale sia stato corretto. La
risposta arriverà in 60 giorni, e se non
sarà soddisfacente puoi rivolgerti all'Ombudsman
bancario che risolve le controversie tra
clienti e istituti di credito. Se poi qualcuno della
banca o finanziaria ti indica altri soggetti, non
abilitati dallo Stato, che potrebbero offrirti denaro,
ricordati che commette un reato.
7. CHE FARE SE NON RIESCO AD OTTENERE IL PRESTITO
DI CUI HO BISOGNO?
Lo Stato ha istituito in favore dei singoli
e degli operatori economici, presso il Ministero
del Tesoro, il Fondo per la prevenzione del fenomeno
dell'usura, che mette a disposizione dei Confidi
(organismi locali con una struttura cooperativa
o consortile) e delle Fondazioni antiusura somme
di denaro per facilitare, attraverso garanzie, il
prestito dalle banche.
Gli imprenditori devono rivolgersi ai Confidi, che
possono fornire garanzie per le richieste di finanziamento
delle piccole e medie imprese ad elevato rischio
finanziario. I privati devono rivolgersi alle Fondazioni
antiusura riconosciute ed iscritte in un apposito
elenco tenuto dal Ministero del Tesoro, che possono
fungere da garanti per
ottenere un prestito.
8. MI SONO GIA' RIVOLTO ALL'USURAIO. CHE COSA
DEVO FARE?
Uscire da questa situazione denunciando l'usuraio.
Una volta sporta la denuncia, lo Stato, attraverso
il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura,
offre all'operatore economico la possibilità
di un aiuto per reinserirsi nel circuito dell'economia
legale.
9. IN CHE COSA CONSISTE L'AIUTO ECONOMICO PER
CHI DENUNCIA?
Il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura
concede - se ricorrono le condizioni - mutui senza
interessi di durata non superiore ai cinque anni
a vantaggio di imprenditori, commercianti, artigiani
gà. vittime dell'usura e che risultino parte
offesa nel relativo procedimento penale. L'importo
del mutuo è commisurato agli interessi usurari
effettivamente pagati e, in casi di particolare
gravità, può tenere conto anche di
ulteriori rilevanti danni derivanti da perdite o
da mancato guadagno. L'importo che si può
ottenere dev'essere non solo compatibile con la
situazione debitoria del richiedente ma, soprattutto,
utile al suo reinserimento nell'economia legale.
10. QUALI SONO LE CONDIZIONI PER ACCEDERE AL
MUTUO?
Condizioni fondamentali per avere diritto al mutuo
sono:
- esercitare un'attività commerciale, imprenditoriale,
artigianale o professionale;
- risultare parte offesa nel relativo procedimento
penale per fatti di usura verificatisi a partire
dal 1° gennaio 1996, oppure, per i casi precedenti,
risultare parte offesa in un procedimento penale
di primo grado che sia in corso successivamente
al 24 marzo 1996, data dell'entrata in vigore della
Legge 108/1996.
La domanda, infine, dev'essere corredata di un piano
dÕinvestimento per il reinserimento dell'usurato
nell'economia legale e di un piano di restituzione
dell'importo del mutuo.
11. A CHI DEVO FARE DOMANDA E CHI DECIDE IL CONTRIBUTO?
La domanda di accesso al Fondo di solidarietà
va presentata alla Prefettura della provincia in
cui è avvenuto il reato di usura, entro e
non oltre 180 giorni dalla data della denuncia o
da quella in cui la parte offesa ha notizia dell'inizio
delle indagini. La decisione sulla concessione o
meno del contributo spetta al Comitato di solidarietà
per le vittime dell'estorsione e dell'usura. Il
mutuo viene concesso dopo il rinvio a giudizio dell'usuraio,
ma in caso di comprovata necessità, e previo
parere favorevole del Pubblico Ministero, il richiedente
può ottenere un anticipo fino al 50% del
mutuo.
12. A CHI POSSO RIVOLGERMI PER SAPERNE DI PIU'?
Numerose sono le strutture sul territorio schierate
nella lotta contro l'usura: Prefetture, Confidi,
Fondazioni antiusura, associazioni di categoria
e di difesa dei consumatori, sportelli di enti locali,
ecc.
A livello centrale, il Commissario per il coordinamento
delle iniziative antiracket ed antiusura dispone
di un Ufficio per i rapporti con il pubblico (Urp)
che fornisce, anche telefonicamente, informazioni
su leggi e procedure. All'Urp si affianca ora il
Numero Verde 800.999000, chiamando il quale
si hanno le prime risposte e, soprattutto, i referenti
a cui rivolgersi in ambito locale.
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