FONDO DI SOLIDARIETA'
Chi ne ha diritto
Il Fondo di solidarietà offre agli operatori
economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi
professionisti che hanno denunciato gli estorsori,
l'occasione di reinserirsi nell'economia legale:
un mutuo senza interessi da restituire in cinque
anni, il cui importo è commisurato agli interessi
estorsivi effettivamente pagati, e, in casi di particolare
gravità, può tenere conto anche di
ulteriori danni subiti. I significativi risultati
ottenuti dalla nuova normativa sia nella prevenzione
sia nella solidarietà alle vittime dell'estorsione,
sono la conferma che oggi non si è più
soli di fronte a questo fenomeno. Negli ultimi anni,
migliaia di persone sono state aiutate dai Confidi
e dalle Associazioni antiracket; e, dall'entrata
in vigore della legge sono stati concessi alle vittime
di usura € 31.054.467,69.
Secondo la legge, ha diritto a beneficiare dei contributi
previsti dal Fondo di solidarietà per le
vittime dell'estorsione colui che, esercitando un'attività
economica o una libera professione, abbia subito
un danno a beni mobili e immobili, o lesioni personali,
o un danno sotto forma di mancato guadagno, in conseguenza
di
a) delitti commessi per costringerlo ad aderire
a richieste di estorsione, avanzate anche successivamente
ai fatti
b) delitti commessi per ritorsione alla mancata
adesione a tali richieste;
c) una situazione d'intimidazione anche ambientale.
L'elargizione è concessa ad alcune condizioni,
di cui due fondamentali: la vittima deve aver riferito
all'autorità giudiziaria tutti i particolari
di cui sia a conoscenza sul delitto da cui è
derivato il danno; la vittima non deve aderire,
o deve aver smesso di farlo, a richieste di estorsione
(questa condizione deve permanere dopo la presentazione
della domanda di accesso al Fondo). Possono quindi
richiedere il contributo: l'interessato o, in caso
di morte con movente estorsivo, i suoi eredi; per
conto dell'interessato: una delle associazioni od
organizzazioni antiracket iscritte in un apposito
elenco tenuto dal Prefetto; il Consiglio nazionale
dell'ordine professionale al quale egli appartiene;
una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate
nel Cnel; gli appartenenti ad associazioni od organizzazioni
antiracket che abbiano subito danni a beni mobili
e immobili, o lesioni personali, o un danno in forma
di mancato guadagno, a seguito della propria attività
svolta nelle associazioni stesse; soggetti terzi
che, pur non essendo dirette vittime delle richieste
di estorsione, abbiano riportato lesioni personali
o danni ai beni mobili o immobili in conseguenza
di azioni a fini di estorsione rivolte ad altri.
Il contributo del fondo di solidarietà
A quanto ammonta
L'elargizione è pari all'intero ammontare
del danno (danno emergente e mancato guadagno) e,
comunque, non superiore per ogni domanda a 3 miliardi
di lire (nel caso di più domande da parte
dello stesso soggetto, l'importo complessivo non
può superare i 6 miliardi in tre anni). Il
contributo è esente dal versamento delle
imposte Irpef ed Irpeg.
Nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni
personali, l'elargizione è concessa per
il solo importo eccedente la somma eventualmente
ricevuta dall'interessato in base alla Legge 302/1990
in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata.
Allo stesso modo, se esiste una polizza assicurativa
e l'importo del danno supera la somma liquidata
dall'assicurazione, il contributo viene concesso
per la sola quota eccedente.
Come e quando presentare la domanda
Modulo per la domanda
La domanda per ottenere il contributo va presentata
al Prefetto della provincia nella quale si è
verificato il fatto estorsivo, entro 120 giorni
dalla data della denuncia o dalla data in cui
l'interessato viene a sapere, in base ad indagini
preliminari in corso, che l'evento lesivo da lui
subito può derivare da finalità
di estorsione. In caso di intimidazione ambientale,
la domanda va presentata entro un anno dalla data
in cui o sono cominciate le richieste di estorsione,
o l'interessato è stato per la prima volta
oggetto di violenza o minaccia. Questi termini
sono sospesi qualora il Pubblico Ministero, sussistendo
un pericolo di ritorsione, decida di garantire
la riservatezza di chi dichiara di essere vittima
del racket.
Nella domanda occorre specificare i fatti accaduti,
i danni subiti e la loro quantificazione, dichiarare
l'esistenza o meno di contratti di assicurazione
sui beni danneggiati o distrutti, e se si sono
ricevuti altri risarcimenti previsti dalle norme
in vigore.
Infine, alla domanda vanno allegati una serie di
documenti comprovanti l'attività economica
svolta dal richiedente (il modulo per la domanda
e' disponibile presso le Prefetture e tutte le strutture
antiracket operanti sul territorio).
Chi decide il contributo
I tempi di erogazione
Una volta ricevuta la domanda, il Prefetto svolge
un'istruttoria, che conclude entro un massimo
di 90 giorni. La domanda, accompagnata da tali
elementi istruttori, giunge così al Comitato
di solidarietà per le vittime dell'estorsione
e dell'usura, che entro un massimo di 60 giorni
la esamina e delibera sulla concessione dell'elargizione.
Quindi, entro 150 giorni dalla presentazione della
domanda, all'interessato viene comunicato se la
sua richiesta è stata accolta. In caso
positivo, egli riceve subito l'elargizione.
Inoltre, per abbreviare ulteriormente i tempi,
su richiesta dell'interessato, il Comitato di
solidarietà può disporre la concessione
di un'anticipazione fino al 70% del danno indennizzabile
(previa richiesta di un parere al Pubblico Ministero
competente, qualora il delitto cui è collegato
il danno sia oggetto di indagini preliminari).
Con l'elargizione ricevuta, la vittima del racket
può sia riavviare la vecchia attività
economica, sia decidere d'intraprenderne una nuova,
anche in un luogo diverso. L'importo gli viene
corrisposto in una o più soluzioni: dopo
ogni pagamento, egli dovrà documentare
di aver destinato le somme man mano ricevute ad
attività economiche di tipo imprenditoriale.
In caso contrario, dovrà restituire i soldi.
Lo stesso accadrà qualora egli accetti,
nei tre anni successivi alla concessione del contributo,
richieste estorsive.
|