Fondazione "Buon Samaritano" - Foggia
domenica 20 maggio 2012  
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FONDO DI SOLIDARIETA'


Chi ne ha diritto
Il Fondo di solidarietà offre agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti che hanno denunciato gli estorsori, l'occasione di reinserirsi nell'economia legale: un mutuo senza interessi da restituire in cinque anni, il cui importo è commisurato agli interessi estorsivi effettivamente pagati, e, in casi di particolare gravità, può tenere conto anche di ulteriori danni subiti. I significativi risultati ottenuti dalla nuova normativa sia nella prevenzione sia nella solidarietà alle vittime dell'estorsione, sono la conferma che oggi non si è più soli di fronte a questo fenomeno. Negli ultimi anni, migliaia di persone sono state aiutate dai Confidi e dalle Associazioni antiracket; e, dall'entrata in vigore della legge sono stati concessi alle vittime di usura € 31.054.467,69.
Secondo la legge, ha diritto a beneficiare dei contributi previsti dal Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione colui che, esercitando un'attività economica o una libera professione, abbia subito un danno a beni mobili e immobili, o lesioni personali, o un danno sotto forma di mancato guadagno, in conseguenza di
a) delitti commessi per costringerlo ad aderire a richieste di estorsione, avanzate anche successivamente ai fatti
b) delitti commessi per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste;
c) una situazione d'intimidazione anche ambientale.
L'elargizione è concessa ad alcune condizioni, di cui due fondamentali: la vittima deve aver riferito all'autorità giudiziaria tutti i particolari di cui sia a conoscenza sul delitto da cui è derivato il danno; la vittima non deve aderire, o deve aver smesso di farlo, a richieste di estorsione (questa condizione deve permanere dopo la presentazione della domanda di accesso al Fondo). Possono quindi richiedere il contributo: l'interessato o, in caso di morte con movente estorsivo, i suoi eredi; per conto dell'interessato: una delle associazioni od organizzazioni antiracket iscritte in un apposito elenco tenuto dal Prefetto; il Consiglio nazionale dell'ordine professionale al quale egli appartiene; una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Cnel; gli appartenenti ad associazioni od organizzazioni antiracket che abbiano subito danni a beni mobili e immobili, o lesioni personali, o un danno in forma di mancato guadagno, a seguito della propria attività svolta nelle associazioni stesse; soggetti terzi che, pur non essendo dirette vittime delle richieste di estorsione, abbiano riportato lesioni personali o danni ai beni mobili o immobili in conseguenza di azioni a fini di estorsione rivolte ad altri.

Il contributo del fondo di solidarietà

A quanto ammonta
L'elargizione è pari all'intero ammontare del danno (danno emergente e mancato guadagno) e, comunque, non superiore per ogni domanda a 3 miliardi di lire (nel caso di più domande da parte dello stesso soggetto, l'importo complessivo non può superare i 6 miliardi in tre anni). Il contributo è esente dal versamento delle imposte Irpef ed Irpeg.
Nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, l'elargizione è concessa per il solo importo eccedente la somma eventualmente ricevuta dall'interessato in base alla Legge 302/1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Allo stesso modo, se esiste una polizza assicurativa e l'importo del danno supera la somma liquidata dall'assicurazione, il contributo viene concesso per la sola quota eccedente.

Come e quando presentare la domanda

Modulo per la domanda

La domanda per ottenere il contributo va presentata al Prefetto della provincia nella quale si è verificato il fatto estorsivo, entro 120 giorni dalla data della denuncia o dalla data in cui l'interessato viene a sapere, in base ad indagini preliminari in corso, che l'evento lesivo da lui subito può derivare da finalità di estorsione. In caso di intimidazione ambientale, la domanda va presentata entro un anno dalla data in cui o sono cominciate le richieste di estorsione, o l'interessato è stato per la prima volta oggetto di violenza o minaccia. Questi termini sono sospesi qualora il Pubblico Ministero, sussistendo un pericolo di ritorsione, decida di garantire la riservatezza di chi dichiara di essere vittima del racket.
Nella domanda occorre specificare i fatti accaduti, i danni subiti e la loro quantificazione, dichiarare l'esistenza o meno di contratti di assicurazione sui beni danneggiati o distrutti, e se si sono ricevuti altri risarcimenti previsti dalle norme in vigore.
Infine, alla domanda vanno allegati una serie di documenti comprovanti l'attività economica svolta dal richiedente (il modulo per la domanda e' disponibile presso le Prefetture e tutte le strutture antiracket operanti sul territorio).

Chi decide il contributo

I tempi di erogazione
Una volta ricevuta la domanda, il Prefetto svolge un'istruttoria, che conclude entro un massimo di 90 giorni. La domanda, accompagnata da tali elementi istruttori, giunge così al Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, che entro un massimo di 60 giorni la esamina e delibera sulla concessione dell'elargizione. Quindi, entro 150 giorni dalla presentazione della domanda, all'interessato viene comunicato se la sua richiesta è stata accolta. In caso positivo, egli riceve subito l'elargizione.
Inoltre, per abbreviare ulteriormente i tempi, su richiesta dell'interessato, il Comitato di solidarietà può disporre la concessione di un'anticipazione fino al 70% del danno indennizzabile (previa richiesta di un parere al Pubblico Ministero competente, qualora il delitto cui è collegato il danno sia oggetto di indagini preliminari).
Con l'elargizione ricevuta, la vittima del racket può sia riavviare la vecchia attività economica, sia decidere d'intraprenderne una nuova, anche in un luogo diverso. L'importo gli viene corrisposto in una o più soluzioni: dopo ogni pagamento, egli dovrà documentare di aver destinato le somme man mano ricevute ad attività economiche di tipo imprenditoriale. In caso contrario, dovrà restituire i soldi. Lo stesso accadrà qualora egli accetti, nei tre anni successivi alla concessione del contributo, richieste estorsive.

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